CONDIFESA ROMAGNA – REVISIONE 2023

ALLEGATO “B” ALL’ATTO RACCOLTA N. 430
STATUTO ASSOCIAZIONE “CONDIFESA ROMAGNA”

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE – DURATA

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

  1. È costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile un’Associazione di imprese agricole con la denominazione “CONDIFESA ROMAGNA”. L’ente, avente personalità giuridica quale Organismo Collettivo di difesa ai sensi dell’art. 11 comma 1) lett. a) del D. Lgs. n. 102/2004, riconosciuto ed autorizzato allo svolgimento dell’attività dalla Regione Emilia Romagna con apposito provvedimento ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 102/2004, assume la veste giuridica di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, con sede nel comune di Cesena (FC) con possibilità di svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale.
    L’Ente quale Organismo Collettivo di difesa ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, nel presente Statuto in seguito sarà definito anche “Consorzio”. Gli associati, nel prosieguo del presente Statuto, saranno definiti anche “soci”.
  2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite o soppresse sedi secondarie,
    unità locali, sedi amministrative, in tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede in comune diverso è deliberato dall’Assemblea Generale.
  3. Il Consorzio aderisce ad ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale Condifesa, con sede in Roma.

Art. 2 DURATA

  1. Il Consorzio ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea Generale.

TITOLO II – FINALITA’ ISTITUZIONALI

Art. 3 FINALITA’ ISTITUZIONALI E ATTIVITA’

  1. Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto:
    – l’attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole; – la promozione dell’utilizzo e l’estensione di strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle imprese agricole dei soci, promuovendo pratiche di gestione aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole associate. Il Consorzio ispira la sua azione ai principi della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza.
  2. Per le finalità di cui sopra, il Consorzio realizza, in favore dei soci, attività, iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, gli incidenti ambientali, le epizoozie, le fitopatie, le infestazioni parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.
  3. In particolare il Consorzio, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale, delle Regioni e Provincie Autonome vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove e realizza in favore dei soci:
    1. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;
    2. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2;
    3. la costituzione e la gestione di fondi di mutualità nonché l’adesione e la partecipazione a fondi mutualistici o in generale iniziative mutualistiche, anche di livello nazionale, regionale o interregionale, per il conseguimento delle finalità istituzionali;
    4. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili per la difesa del reddito delle imprese agricole;
    5. il monitoraggio e la diffusione dei dati agrometeorologici e fitopatologici e di qualunque altro dato ed informazioni utile alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e analisi;
    6. la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione dei danni meteorologici, biotici o abiotici nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;
    7. l’informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati;
    8. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile e possa concorrere al conseguimento delle finalità istituzionali nell’interesse degli associati e per l’incremento dei servizi alle imprese agricole.
  4. Il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni e aderire, partecipare, costituire società, enti ed associazioni, fondi di mutualità le cui finalità concorrano, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali.
  5. Il Consorzio può svolgere altre attività, in misura non prevalente, anche in favore di non associati.

Art. 4 REGOLAMENTI

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità relative in particolare al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile, alle sanzioni applicabili ai soci, al funzionamento dei fondi mutualistici, alle elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, sono disciplinati con uno o più regolamenti approvati dall’Assemblea Generale.

TITOLO III – DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 ASSOCIATI

  1. Il numero dei soci è illimitato. Possono associarsi gli imprenditori agricoli, che svolgono l’attività di cui all’art. 2135 c.c., in forma individuale o collettiva.
  2. Non possono essere associati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti.
  3. Possono altresì aderire persone fisiche o giuridiche diverse dagli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, la cui attività non sia in contrasto con gli scopi dell’associazione.

Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

  1. L’aspirante socio, deve presentare domanda scritta, anche in forma digitale, al Consiglio di amministrazione.
  2. La domanda deve riportare dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal consiglio di amministrazione, tenendo conto della forma giuridica del richiedente.
  3. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Consorzio della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a r. o PEC indirizzata alla associazione.
  4. Con la domanda l’aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi:
    1. osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti associativi;
    2. effettuare i versamenti di tutti i contributi previsti dallo statuto;
    3. adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Consorzio, anche con riferimento all’adozione di idonee forme di garanzia nell’assolvimento degli obblighi contributivi.
  5. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all’aspirante socio ulteriori informazioni e l’esibizione dei documenti comprovanti i dati ed il possesso dei requisiti dichiarati.
  6. L’associato è tenuto a comunicare immediatamente le eventuali variazioni alle informazioni fornite, che acquistano efficacia dal momento della loro ricezione da parte del Consorzio. In caso di ritardo o di omissione di tali comunicazioni il Consorzio potrà egualmente esigere il pagamento di quanto dovuto in base alle precedenti dichiarazioni, salvo rettifiche o integrazioni d’ufficio.
  7. Il consiglio di amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, anche interlocutoria, la domanda si intende accolta.
  8. In ipotesi di accoglimento espresso o tacito della domanda di ammissione, la stessa si intende accolta a far data dalla sua ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 OBBLIGHI DEI SOCI

  1. Gli associati sono obbligati all’osservanza del presente statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché al pagamento
    dei seguenti contributi associativi, determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base delle delibere dell’Assemblea Generale:

    1. un contributo di ammissione una tantum, entro il termine stabilito o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b), c), d), e), f) e g);
    2. un contributo annuale a titolo di autofinanziamento;
    3. qualora assicurino le produzioni, un contributo annuale
    4. destinato alla copertura assicurativa e alle spese di funzionamento del Consorzio;
    5. qualora non assicurino le produzioni, un contributo annuale destinato alla copertura delle spese di funzionamento delConsorzio;
    6. contributi per l’adesione alle coperture mutualistiche, qualora aderiscano a tali iniziative;
    7. un contributo, in caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi, nella somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione a titolo di sanzione;
    8. eventuali altri contributi per iniziative specifiche.
  2. In nessun caso i contributi sono rivalutabili o ripetibili. Il versamento dei contributi non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.
  3. I contributi sono versati nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 SUCCESSIONE

  1. Nel caso di morte di un associato gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio. Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione, e che dichiarino la volontà di proseguire nel rapporto associativo entro 120 giorni dall’apertura della successione.
  2. In caso di comunione ereditaria, gli eredi, entro 120 giorni dalla data di apertura della successione, devono indicare un rappresentante comune nei confronti del Consorzio. Se non viene comunicato il nome del rappresentante nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Consorzio a uno degli eredi sono efficaci nei confronti di tutti.
  3. Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme giuridiche ovvero che procedano ad altre operazioni straordinarie, il rapporto può proseguire con l’ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l’ammissione.
  4. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che devono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall’evento.
  5. Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi.

Art. 9 SANZIONI

  1. Al socio che non adempie le obbligazioni assunte o non esegue le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, indipendentemente dalla azione di recupero di quanto dovuto e di risarcimento per danni eventualmente arrecati, sono applicabili le seguenti sanzioni:
    a) diffida;
    b) sanzione pecuniaria;
    c) sospensione a tempo determinato dai diritti sociali, fermi gli obblighi assunti;
    d) esclusione, nei casi previsti dallo statuto.
  2. Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, secondo modalità stabilite con regolamento associativo e, limitatamente alle sanzioni di cui alla lettera a) e c) del precedente comma, con provvedimento motivato, da notificare, con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa delibera.
  3. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione nei casi e secondo le modalità indicate al successivo art. 11.

Art. 10 RECESSO

  1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
    a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
    b) per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma
    scritta con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC
    al Consiglio di amministrazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al recesso e provvede, in conseguenza, nell’interesse del Consorzio.
  3. Il recesso, in deroga più favorevole agli associati dell’art. 24 c.c., ha effetto dalla data di accoglimento dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione o comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Consorzio della comunicazione.
  4. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera a) il socio è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto la perdita dei requisiti, documentandola in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato.
  5. Il socio receduto dal Consorzio è in ogni caso obbligato all’adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto associativo ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi associativi al Consorzio secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

  1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione può essere escluso l’associato che:
    a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
    b) perda i requisiti per l’ammissione;
    c) non adempia gli obblighi assunti previa intimazione degli
    organi competenti ad adeguarsi entro il termine stabilito;
    d) non osservi lo statuto, i regolamenti le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    e) con la propria condotta rechi danno morale o materiale al
    Consorzio;
    f) non abbia aderito ad alcuna forma di copertura, assicurativa o mutualistica, deliberata dal Consorzio per almeno 5 anni.
  2. L’esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 20 (venti) giorni dall’adozione della delibera da parte del Consiglio di amministrazione.
  3. Il socio escluso è obbligato all’adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto associativo ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi associativi ancora dovuti al Consorzio secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV – PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCIO

Art. 12 PATRIMONIO – ENTRATE

  1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
    a) da un fondo comune, costituito dai contributi di ammissione;
    b) dai contributi associativi annuali versati dai soci a titolo di autofinanziamento, per la parte non destinata alla copertura degli oneri di esercizio;
    c) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l’Assemblea Generale destinerà alla costituzione di riserve;
    d) dai beni mobili ed immobili che per acquisto, lascito, donazione, usucapione o comunque per altre cause vengano in proprietà del Consorzio;
    e) da eventuali fondi mutualistici.
  2. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
    a) contributi associativi di ammissione e annuali;
    b) contributi associativi a qualsiasi altro titolo;
    c) contributi ai fondi mutualistici;
    d) eventuali contributi privati o pubblici; rendite patrimoniali, ove esistenti.

Art. 13 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

  1. L’esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
  2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio redatto secondo le normative civilistiche vigenti e integrate sulla base della prassi emanata per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti no profit ove applicabile e compatibile; unitamente al progetto di bilancio il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione sull’attività svolta durante l’esercizio e un prospetto delle attività annuali da svolgere.
  3. Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione delle Assemblee parziali, ove convocate, o dell’Assemblea Generale.
  4. Il bilancio è sottoposto dal consiglio di amministrazione all’approvazione dell’Assemblea Generale entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano, proponendo altresì la destinazione dell’avanzo o la copertura del disavanzo d’esercizio.
  5. Per la natura e le finalità del Consorzio, non potranno prodursi avanzi ripartibili in modo diretto e indiretto né potranno essere distribuiti, in alcun modo, fondi, riserve o capitali. Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Art. 14 RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

  1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini e le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa o mutualistica. È facoltà del consiglio di amministrazione deliberare il ricorso all’emissione dei ruoli consortili “non erariali” che vengono resi esecutivi dall’Ente impositore secondo le disposizioni di legge. La riscossione può aver luogo anche in due o più soluzioni.
  2. Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell’ammontare dovuto, l’associato può proporre opposizione al consiglio di amministrazione, il quale decide entro i successivi 10 giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 15 ORGANI

  1. Sono organi dell’Associazione:
    a) l’Assemblea;
    b) il Consiglio di Amministrazione;
    c) il Comitato Esecutivo ove costituito;
    d) il Presidente;
    e) Il Collegio Sindacale;
    f) i Comitati di gestione dei fondi mutualistici, ove costituiti;
    g) il Direttore.

Art. 16 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

  1. L’Assemblea Generale è costituita dai soci che risultano iscritti al libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento di tutti i contributi associativi ovvero, in ipotesi di convocazione delle assemblee parziali ai sensi del successivo art. 17, dai delegati nominati in seno a tali assemblee.
  2. L’Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) quando particolari esigenze lo richiedano, per deliberare circa l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatta motivata richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.
  3. L’assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su decisione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale o altrove nel territorio dello Stato, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione mediante lettera, lettera raccomandata, PEC o mail inviata a ciascun socio, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’assemblea, a condizione che sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento indirizzata ai componenti dell’assemblea, del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. In alternativa, la convocazione può essere effettuata, entro lo stesso termine, mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione su un quotidiano a diffusione provinciale.
  4. Nell’avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l’ora della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno e, nel caso di proposte di modifiche dello statuto, l’indicazione degli articoli da modificare.
  5. L’assemblea deve essere convocata, inoltre, quando ne è fatta richiesta motivata da un decimo degli associati. In tale ipotesi se gli amministratori non provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede legale dell’associazione.

Art. 17 ASSEMBLEE PARZIALI

  1. L’Assemblea dei Soci può essere preceduta da assemblee parziali quando deliberato dal Consiglio di amministrazione, in particolare se il numero dei soci iscritti al libro soci è superiore a 500. Il Consiglio di amministrazione ne stabilisce il numero e il luogo, tenendo conto della distribuzione territoriale degli associati.
  2. Le Assemblee parziali, costituite dai soci che risultano iscritti al libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento dei contributi associativi, sono convocate con le forme prescritte per l’assemblea generale, sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente; eleggono i delegati che parteciperanno all’Assemblea Generale.
  3. Le assemblee parziali eleggono, con sistema proporzionale, un delegato all’Assemblea Generale ogni n.10 (dieci) voti dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea parziale; se il numero dei voti non è multiplo di 10 (dieci) ed il resto supera il 5 (cinque) viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere Soci del Consorzio.
  4. L’avviso di convocazione, oltre che recare esplicitamente quale argomento all’ordine del giorno la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell’Assemblea Generale.
  5. Nelle assemblee parziali ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di due deleghe. La delega, a pena di invalidità, deve risultare da atto scritto, anche in calce all’avviso di convocazione.
  6. I delegati sono nominati per la specifica Assemblea Generale. Non possono essere eletti quali delegati i membri degli organi amministrativi o di controllo, né i dipendenti del Consorzio.
  7. L’assemblea parziale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
  8. Il Presidente dell’assemblea parziale redige e sottoscrive, al termine dell’assemblea, apposito verbale, che deve contenere i nominativi dei delegati all’Assemblea Generale.
  9. Le assemblee parziali possono tenersi anche per audio/video conferenza, secondo quanto indicato all’art. 18, commi 2 e 3 del presente Statuto con riferimento all’Assemblea Generale.

Art. 18 DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

  1. In Assemblea Generale spetta ad ogni associato o – in caso di convocazione delle assemblee parziali – ad ogni delegato, un voto. L’associato o delegato assente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato o delegato mediante delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare in Assemblea più di due soci e, in caso di convocazione delle assemblee parziali, ogni delegato non può rappresentare in Assemblea più di un altro delegato.
  2. L’Assemblea Generale può tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:
    1. sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.
  3. Nel caso in cui l’adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all’assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell’avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

Art. 19 VOTAZIONI

  1. L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza o impedimento da un Vice-Presidente o da un consigliere delegato dal Presidente.
  2. Salvo quanto precisato al successivo comma 4, l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
  3. Salvo quanto precisato al successivo comma 4, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. L’elezione degli organi si effettua con voto palese, a maggioranza, ma potrà anche avvenire per acclamazione.
  4. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei voti degli associati o delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati; per la seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
  5. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore del Consorzio; in caso di impedimento la nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto su apposito libro istituito e sottoscritto dal Presidente e dal segretario e tenuto conformemente agli artt. 2215 c.c. e seguenti. Le assemblee straordinarie devono risultare da verbale redatto da un notaio.
  6. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono vincolanti per tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 20 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

  1. È di competenza dell’Assemblea ordinaria:
    a) approvare i bilanci, le relazioni, il bilancio sociale ove predisposto, nonché il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere;
    b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero dei componenti e determinandone gli emolumenti;
    c) eleggere i membri elettivi del Collegio Sindacale, eleggerne il presidente, determinandone gli emolumenti;
    d) deliberare le forme di gestione dei rischi e gli strumenti di attuazione delle iniziative per il perseguimento dello scopo sociale;
    e) stabilire i criteri per la determinazione di tutti i contributi associativi posti a carico degli associati:
    f) deliberare la costituzione di fondi necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali;
    g) approvare i regolamenti associativi, di cui al precedente art. 4;
    h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
    i) deliberare l’istituzione e la partecipazione a fondi mutualistici, ed approvare i relativi regolamenti di funzionamento, nonché la partecipazione ad altre iniziative mutualistiche;
    j) eleggere i membri dei Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici;
    l) deliberare sulle materie attinenti alla gestione dell’associazione, riservate alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
  2. L’Assemblea Straordinaria delibera:
    a) sulle modifiche dello Statuto;
    b) sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina del/i liquidatore/i;
    c) sulla trasformazione, la fusione o la scissione del Consorzio.

Art. 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra 9 e 19 scelti tra i soci secondo quanto deliberato dall’Assemblea Generale.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’assemblea sulla base di liste sottoscritte da un numero di soci pari a 20 (venti) degli aventi diritto al voto, con le modalità previste dal regolamento associativo. I due terzi dei seggi sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti, i rimanenti seggi sono attribuiti proporzionalmente alla o alle liste che seguono nel numero di voti riportati (salvo quanto previsto dal regolamento).
  3. Non possono essere eletti soci non in regola con il pagamento dei contributi associativi; ai consiglieri si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter c.c. in materia di conflitto di interessi.
  4. I consiglieri durano in carica tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.
  5. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli (per cooptazione) scegliendoli tra i soci aventi diritto di voto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I membri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il consiglio.
  6. Se nel corso dell’esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori, viene a cessare l’intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare con urgenza l’Assemblea Generale per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
  7. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l’assemblea che lo ha eletto, il consiglio di amministrazione elegge il Presidente e fino a tre Vice-Presidenti – (nel caso di nomina di 2
    o 3 Vice-Presidenti, il consiglio di amministrazione nomina uno dei Vice-Presidenti a svolgere le funzioni di Vicario in assenza del Presidente) – fissando le indennità integrative rispetto agli altri emolumenti spettanti agli altri membri del Consiglio di Amministrazione – nonché il comitato esecutivo, se costituito. I Vice-Presidenti possono essere delegati dal Presidente a presiedere le assemblee parziali e lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza temporanea, con priorità nella sostituzione per l’eventuale Vice-Presidente Vicario ove nominato.
  8. Partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto ed a titolo consultivo, tutte le persone di particolare competenza che il Presidente riterrà
    opportuno invitare. I membri del Collegio Sindacale partecipano di diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione.
  9. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In mancanza del direttore le funzioni di segretario sono
    svolte da un componente designato dal Presidente ed individuato anche tra esterni al consiglio.

Art. 22 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario.
  2. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, PEC o mail con prova dell’avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun consigliere e ai membri del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a un giorno prima di quello fissato per l’adunanza.
  3. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio Sindacale.
  4. Il consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
  5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per audio/video conferenza, a condizione che:
    1. sia consentito al Presidente del consiglio di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
      svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;
    3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.
  6. Nel caso in cui l’adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell’avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.
  7. Il Presidente del Consorzio presiede il consiglio di amministrazione, in sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti (o, se nominato, dal Vice-Presidente Vicario). Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente il consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
  8. I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio di amministrazione e vengono sostituiti dal consiglio di amministrazione medesimo: i nuovi membri rimangono in carica fino alla prima assemblea utile.
  9. Il verbale delle adunanze è redatto su apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario, tenuto conformemente agli artt. 2215 c.c. e seguenti.

Art. 23 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque
    rientrino nelle finalità istituzionali, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all’assemblea.
  2. È competenza del consiglio di amministrazione, in particolare:
    a) convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
    b) eleggere il Presidente ed i Vice-Presidenti;
    c) stabilire la costituzione e revoca del Comitato Esecutivo, determinandone il numero ed eleggendone i componenti, le
    competenze ed eventuali rimborsi delle spese riconosciuti per
    la carica;
    d) nominare il direttore;
    e) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
    f) redigere i progetti di bilancio consuntivo ed il prospetto delle attività da svolgere da sottoporre all’approvazione
    dell’assemblea;
    g) proporre all’assemblea i criteri per la determinazione
    dei contributi associativi e successivamente determinarli specificamente;
    h) deliberare sull’ammissione dei soci; provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci;
    i) deliberare circa l’applicazione delle sanzioni a carico
    dei soci, il recesso e l’esclusione dei soci;
    j) elaborare i programmi per le attività istituzionali;
    k) approvare i regolamenti non di competenza dell’assemblea;
    l) deliberare il codice etico del Consorzio e darne applicazione;
    m) curare l’attuazione delle iniziative di copertura assicurativa delle produzioni dei soci e dei fondi mutualistici;
    n) assumere, sospendere, licenziare il personale dipendente
    del Consorzio, fissando mansioni e retribuzioni, sulla base
    delle proposte del direttore, e adottare ogni altro provvedimento relativo al personale;
    o) compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che rientrino nelle finalità istituzionali, salvo quelli riservati ad altro organo del Consorzio;
    p) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all’assemblea.

Art. 24 COMITATO ESECUTIVO

  1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni specificandone i poteri, al comitato esecutivo, composto dal presidente e da consiglieri, inclusi i
    Vice-Presidenti.
  2. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del Consorzio e da questi convocato quando lo ritenga necessario. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente all’uopo delegato, o il più anziano di età tra quelli presenti.
  3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella riunione successiva.

Art. 25 PRESIDENTE

  1. Il Presidente presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se costituito, ha la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi ed anche in giudizio, la firma sociale e dà esecuzione alle delibera zioni dell’assemblea e del Consiglio stesso. Può conferire mandati generali e speciali, per determinate categorie di affari.
  2. È autorizzato ad effettuare e a riscuotere pagamenti di terzi, compresi i contributi pubblici, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha facoltà di nominare avvocati con procure alle liti, attive e passive, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
  3. Nei casi d’urgenza, provvede con i poteri ordinari del Consiglio di Amministrazione, adottando le relative deliberazioni, che dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
  4. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano, oppure da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 COLLEGIO SINDACALE

  1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto all’interno di una rosa di professionisti indicata da ASNACODI ITALIA, considerate preventivamente eventuali condizioni particolari del Consorzio.
  2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  3. In caso di cessazione dalla carica di un membro subentra il supplente più anziano di età. L’Assemblea successiva provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio Sindacale. Il mandato dei membri così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i membri supplenti non si completa il Collegio deve essere tempestivamente convocata l’Assemblea per l’integrazione dell’Organo. L’Assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l’intero periodo di durata del mandato.
  4. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento ed ha i doveri e poteri stabiliti dalla legge.
  5. Il Collegio Sindacale esercita, altresì, la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409 bis c.c..
  6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti. I suoi membri possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e a controlli. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati nell’apposito libro dei verbali. I membri dell’organo di controllo devono essere invitati ad assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  7. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, esso scade alla data dell’Assemblea Generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; alla scadenza del loro incarico, i membri che compongono il Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Art. 27 DIRETTORE

  1. Il Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura ed è il capo del personale.
  2. In particolare, svolge i seguenti compiti:
    1. cura, sulla base delle direttive del Presidente, l’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
    2. dirige l’attività dell’Organizzazione, avendo la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, degli eventuali uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede;
    3. ha la responsabilità del personale e propone agli organi competenti l’organico e il relativo trattamento economico, ne stabilisce le attribuzioni e propone l’adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari;
    4. esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal consiglio di amministrazione;
    5. ha la responsabilità amministrativa e contabile del Consorzio;
    6. partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardino direttamente.

TITOLO VI – FONDI MUTUALISTICI

Art. 28 FONDI MUTUALISTICI

  1. Con delibera dell’assemblea possono essere costituiti uno o più fondi mutualistici, cui sono versati i contributi dei soci che abbiano volontariamente aderito ai fondi. I fondi
    possono beneficiare di contributi dell’Unione Europea, nazionali o regionali o locali, ove previsti.
  2. I fondi sono patrimonio autonomo, con destinazione vincolata agli scopi per cui sono stati costituiti, al fine di erogare compensazioni, nei limiti delle disponibilità, soltanto agli imprenditori agricoli aderenti ad essi. I soci non possono far valere su di essi crediti inerenti al rapporto associativo con il Consorzio. I Fondi Mutualistici oggetto del presente articolo dovranno formare oggetto di contabilità separata dal restante patrimonio dell’Associazione, in quanto la loro dotazione è interamente e specificamente destinata agli scopi per cui sono costituiti. Le riserve accumulate dai Fondi Mutualistici sono vincolate alle attività per cui sono costituiti e non possono essere destinate a nessun altro scopo.
  3. Le iniziative mutualistiche sono deliberate dall’assemblea e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze. I regolamenti di gestione sono deliberati dall’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione. La predisposizione e l’istruttoria degli atti è competenza del comitato di gestione di ciascun fondo.
  4. I fondi possono erogare compensazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le norme previste nei regolamenti di gestione.
  5. Il controllo sulla gestione è competenza del Consiglio di Amministrazione, quale Comitato di sorveglianza ai sensi della normativa vigente.

Art. 29 COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

  1. La gestione operativa di ciascun Fondo è affidata ad un Comitato di Gestione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea Generale. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato di Gestione, in attuazione delle delibere dell’Assemblea e del consiglio di amministrazione provvede alla gestione operativa del Fondo. Nella prima riunione, dopo l’assemblea che lo ha eletto, il comitato elegge, fra i suoi membri, un coordinatore con il compito tra l’altro di redigere i verbali delle riunioni.
  2. Il comitato è convocato presso la sede o altrove nel territorio dello Stato dal coordinatore quando lo reputi opportuno a mezzo lettera raccomandata, mail con prova dell’avvenuto ricevimento o PEC almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza, inviata ai membri del comitato e del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante PEC inviata almeno un giorno prima di quello fissato per l’adunanza. Il comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o dal Presidente dell’organo di controllo.
  3. Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni normalmente avvengono in forma palese e comunque in modo di garantire l’individuazione dei voti espressi da ciascun componente. A parità di voti prevale il voto del coordinatore. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a più di tre riunioni consecutive decadono dall’incarico e sono sostituiti da soci, aderenti al fondo, cooptati. I cooptati restano in carica fino alla scadenza degli altri membri.

Art. 30 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

  1. Il comitato è investito della gestione del fondo: in esecuzione delle direttive dell’assemblea il comitato ha il compito di definire annualmente il funzionamento del fondo, proponendo la determinazione dei contributi annuali, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi, la valutazione ed il controllo dei danni, che sono approvati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 SCIOGLIMENTO

  1. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio netto sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe o ad ASNACODI ITALIA in quanto Associazione con finalità analoghe, da stabilirsi dall’Assemblea Generale.
  2. Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione e per la designazione del liquidatore, ovvero del collegio dei liquidatori e dei loro poteri, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre, in Assemblea Straordinaria, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 32 RINVIO A NORME DI LEGGE

  1. Al Consorzio si applicano, per quanto non disciplinato dal presente statuto, le disposizioni relative alle associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile e di cui al D.Lgs. 102 del 29 marzo 2004. Eventuali previsioni in contrasto con le suddette discipline sono da ritenersi non riportate nel presente Statuto e sostituite dalle previsioni di legge.
  2. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la verifica da parte delle autorità competenti a norma delle disposizioni di legge vigenti. Cesena, viale Mario Angeloni n. 507, lì 26 (ventisei) gennaio 2023 (duemilaventitré).

F.to
Ferrini Andrea
Fabio Picone Notaio (sigillo)