CAMPAGNA VEGETALI & UVA 2019
Compagnia: | SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE – A&A Broker | ||
Tipologia: | POLIZZA SULLE RESE | ||
Franchigia: | La franchigia è fissa e assoluta e pari al 30% per le avversità: eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo.
Per l’avversità vento forte e limitatamente ai prodotti di seguito indicati la franchigia è fissa e assoluta e pari al: b1) franchigia 10% per frumento e altri cereali minori, mais, riso, soia, colza, sorgo, girasole, uva da vino e da tavola, b2) franchigia 15% per frutta (ad eccezione delle ciliegie), olive, pomodoro, tabacco, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato e prato pascolo, b3) franchigia 20% per tutti gli altri prodotti. Nel caso in cui la franchigia indicata sul certificato di assicurazione per l’avversità grandine risulti superiore all’aliquota di franchigia minima indicata alla precedente lettera a), anche la franchigia relativa all’avversità vento forte assumerà la medesima entità. |
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Limite di indennizzo:
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L’assicurazione è prestata con l’applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.
Qualora – ai fini della valutazione del danno – una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime – ai fini dell’applicazione del limite di indennizzo – saranno considerate come partite a sè stanti. I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell’indennizzo al netto della franchigia contrattuale e verranno applicati all’intero indennizzo. La Società in presenza di danni causati da: a) eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo e colpo di sole non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia, b) vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, produzioni orticole come da Allegato 1 del PGR 2019 e le produzioni da seme, non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia, c) grandine e vento forte limitatamente al prodotto ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia. I limiti di indennizzo per avversità assicurata sopra indicati si applicano qualora il prodotto assicurato sia stato esclusivamente danneggiato in forma singola o fra loro combinata da una o più delle avversità puntualmente richiamate all’interno delle lettere a), b) e c). In caso di danni combinati tra una o più delle avversità indicate all’interno delle lettere a), b) e c) con altre avversità assicurate, il limite di indennizzo viene applicato solo qualora l’incidenza delle avversità puntualmente richiamate all’interno delle lettere a), b) e c) sia prevalente. Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità puntualmente richiamate all’interno delle lettere a), b) e c) siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati. In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente. A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, il limite di indennizzo previsto per i prodotti di cui alla lettera b) è così fissato: – vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, produzioni orticole come da Allegato 1 del P.G.R. 2019 e le produzioni da seme, la Società non indennizzerà un importo superiore al 70% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia |
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Tabella Liquidat.: | Tabella Convenzionale B | ||
Note: | RIDUZIONI DALL’ORIGINE
Sono previste limitatamente alla tipologia di polizza P100, mentre per le tipologie di polizza M9-M6-M5-M4 sono previste esclusivamente riduzioni proporzionali. FRUTTA SOTTO RETE ANTIGRANDINE Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura, la garanzia grandine, a scelta dell’Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all’art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia – cessa: – per i prodotti pesche, nettarine, susine, albicocche e ciliegie alle ore 12.00 del 15 maggio con sconto 80% della tariffa grandine; – per i prodotti mele e pere alle ore 12.00 del 25 maggio con sconto del 75% della tariffa grandine; – per il prodotto actinidia alle ore 12.00 del 31 maggio con sconto 65% della tariffa grandine. Per le produzioni frutticole sotto rete suindicate e che prevedono la cessazione della garanzia grandine a maggio, è anche ammesso – limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata – che la copertura assicurativa riferita all’avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all’8% della produzione complessiva della partita assicurata. In caso di scelta da parte dell’Assicurato di quest’ultima opzione la tariffa grandine viene ridotta così come di seguito indicato: – per i prodotti pesche, nettarine, susine, albicocche e ciliegie sconto del 70% della tariffa grandine; – per i prodotti mele e pere sconto del 65% della tariffa grandine. – per il prodotto actinidia con sconto 55% della tariffa grandine; In ogni caso la scelta da parte dell’Assicurato di una delle due opzioni riportate ai commi precedenti deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall’impianto medesimo. Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quando previsto all’art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia – la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante. A parziale rettifica a quanto previsto all’art.17 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio – per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate sopra indicate è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda si presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile. FRANCHIGIA MINIMA GRANDINE E VENTO FORTE Confermiamo i livelli di franchigia minima previsti dal nostro normativo per le tipologie di polizza in P100 – M100 – S100. FRUTTA/UVA – TABELLE QUALITA’ – P100 Per il prodotto FRUTTA è ammessa, ove prevista, esclusivamente l’applicazione della tabella convenzionale B.
Decorrenza Garanzia: 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione, 2) per eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole, dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica. 3) per vento caldo dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica. 4) per il gelo/brina dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica, |
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Condizioni di Polizza: | PDF
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Sito web: | https://aeasompo.com/it |