CAMPAGNA VEGETALI & UVA 2019
Compagnia: | GROUPAMA Assicurazioni | ||
Tipologia di Polizze Assicurabili nella Campagna 2019: | Polizze agevolate su riferimento Piano Gestione Rischi in Agricoltura 2019:
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Franchigia: | – Polizze riferite all’art. 3.1.a del PGRA 2019 garanzie CAT+FRE+ACC:
Grandine e Vento Forte franchigia minima del 10%, ad eccezione dei prodotti: · frutta, cucurbitacee, orticole, orticole da seme, pomodoro, barbatelle, prodotti speciali e tabacco mais da seme, altri seminativi da seme per i quali applicheremo per entrambe le avversità una franchigia minima del 15% · Vivai 30% · Per tutte le altre avversità franchigia minima del 30% · Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia la franchigia diventa 30% ed è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%. – Per le polizze riferite all’art. 3.1.b del PGRA 2019 garanzie CAT+FRE: Grandine e Vento Forte franchigia minima del 10%, ad eccezione dei prodotti: · frutta, cucurbitacee, orticole, orticole da seme, pomodoro, barbatelle, prodotti speciali e tabacco mais da seme, altri seminativi da seme per i quali applicheremo per entrambe le avversità una franchigia minima del 15% · Vivai 30% · Per tutte le altre avversità franchigia minima del 30% · Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia la franchigia diventa 30% ed è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%. – Per le polizze riferite all’art. 3.1.c del PGRA 2019 Grandine e Vento Forte franchigia minima del 10%, ad eccezione dei prodotti: · frutta, cucurbitacee, orticole, orticole da seme, pomodoro, barbatelle, prodotti speciali e tabacco mais da seme, altri seminativi da seme per i quali applicheremo per entrambe le avversità una franchigia minima del 15% · Vivai 30% · Per tutte le altre avversità franchigia minima del 30% in caso di sinistro le franchigie verranno applicate con lo stesso procedimento del 2018 che riportiamo di seguito: 1. al verificarsi delle avversità grandine o vento forte: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione; 2. per i prodotti assicurati contro gli eventi grandine e vento forte con franchigie fisse diverse, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia fissa ed assoluta, da considerarsi il minimo assoluto da applicare, sarà pari alla franchigia più elevata tra le due; 3. al verificarsi di una o più delle seguenti avversità: eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%; 4. in caso di franchigia grandine inferiore a 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate sul Certificato di Assicurazione: a. per danni complessivi inferiori o uguali al 30%, la franchigia applicata è pari al 30%; b. per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%. – Per le polizze riferite all’art. 3.1.f del PGRA 2019 o Grandine e Vento Forte franchigia minima del 10%, ad eccezione della frutta, cucurbitacee, orticole, orticole da seme, pomodoro, vivai, barbatelle, prodotti speciali e tabacco per i quali applicheremo per entrambe le avversità una franchigia minima del 15% in caso di sinistro le franchigie verranno applicate con lo stesso procedimento del 2017 che riportiamo di seguito: 1. al verificarsi delle avversità grandine o vento forte: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione; 2. per i prodotti assicurati contro gli eventi grandine e vento forte con franchigie fisse diverse, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia fissa ed assoluta, da considerasi il minimo assoluto da applicare, sarà pari alla franchigia più elevata tra le due; |
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Limite Indennizzo: | Polizze riferite all’art. 3.1.a del PGRA 2019 garanzie CAT+FRE+ACC:
Polizza integrativa: limitatamente alle avversità Grandine e Vento forte polizza integrativa per danni sottosoglia con operatività per partita. Per le polizze riferite all’art. 3.1.b del PGRA 2019 garanzie CAT+FRE:
Polizza integrativa: limitatamente alle avversità Grandine e Vento forte polizza integrativa per danni sottosoglia con operatività per partita. Per le polizze riferite all’art. 3.1.c del PGRA 2019 e polizze riferite all’art. 3.1.f del PGRA 2019 Grandine: Per la sola garanzia grandine singola o abbinata ad altri eventi Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, orticole da seme, mais da seme, prodotti vivaistici, lenticchie, piante aromatiche e piante officinali, favino, pisello per qualsiasi destinazione, tabacco, tabacco Kentucky è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo dell’80% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente alle nocciole per i danni causati da grandine è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 65% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente alle noci per i danni causati da grandine è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 65% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente alle ciliegie per i danni causati da grandine è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente al mandorlo per i danni causati da grandine è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente alla canapa per qualsiasi destinazione, per i danni causati da grandine è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 65% del valore assicurato di ciascuna partita. Altre avversità Prodotti arborei e vivai: per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Prodotti arborei e vivai: per i danni causati da vento forte è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente alla frutta appartente al gruppo delle pomacee, dell’actinidia a polpa verde e del mandorlo per i danni causati da vento forte è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente alle nocciole, noci, ciliegie, mandorle per i danni causati da altre avversità è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita. Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso: per i danni causati da vento forte è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita. Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro e altri prodotti: per i danni causati da vento forte è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita. Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Per tutte le produzioni erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento, per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento forte, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Tabacco e canapa per qualsiasi destinazione: Per i danni causati da eccesso di neve, vento caldo, vento forte, eccesso di pioggia sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Polizza integrativa: limitatamente alle avversità Grandine e Vento forte polizza integrativa per danni sottosoglia con operatività per partita. |
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